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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    RESPONSABILITÀ DEI PRESTATORI DI SERVIZI INTERMEDIARI

    CAPO III
    OBBLIGHI IN MATERIA DI DOVERE DI DILIGENZA PER UN AMBIENTE ONLINE TRASPARENTE E SICURO

    SEZIONE 1
    Disposizioni applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari

    SEZIONE 2
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, comprese le piattaforme online

    SEZIONE 3
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online

    SEZIONE 4
    Disposizioni aggiuntive applicabili ai fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori commerciali

    SEZIONE 5
    Obblighi supplementari a carico dei fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi per la gestione dei rischi sistemici

    SEZIONE 6
    Altre disposizioni relative agli obblighi in materia di dovere di diligenza

    CAPO IV
    ATTUAZIONE, COOPERAZIONE, SANZIONI ED ESECUZIONE

    SEZIONE 1
    Autorità competenti e coordinatori nazionali dei servizi digitali

    SEZIONE 2
    Competenze, indagini coordinate e meccanismi di coerenza

    SEZIONE 3
    Comitato europeo per i servizi digitali

    SEZIONE 4
    Vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

    SEZIONE 5
    Disposizioni comuni in materia di esecuzione

    SEZIONE 6
    Atti delegati e atti di esecuzione

    CAPO V
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 62

Struttura del comitato

1.   Il comitato è composto da coordinatori dei servizi digitali rappresentati da funzionari di alto livello. La mancata designazione di un coordinatore dei servizi digitali da parte di uno o più Stati membri non impedisce al comitato di svolgere i propri compiti ai sensi del presente regolamento. Ove previsto dal diritto nazionale, altre autorità competenti investite di specifiche responsabilità operative per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento insieme al coordinatore dei servizi digitali possono partecipare al comitato. Altre autorità nazionali possono essere invitate alle riunioni, qualora le questioni discusse siano di loro pertinenza.

2.   Il comitato è presieduto dalla Commissione. La Commissione convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in relazione ai compiti del comitato previsti dal presente regolamento e conformemente al relativo regolamento interno. Qualora al comitato sia chiesto di adottare una raccomandazione a norma del presente regolamento, esso mette immediatamente tale richiesta a disposizione degli altri coordinatori dei servizi digitali attraverso il sistema di condivisione delle informazioni di cui all'articolo 85.

3.   ogni Stato membro dispone di un voto. La Commissione non ha diritto di voto.

Il comitato adotta i propri atti a maggioranza semplice. Nell'adottare la raccomandazione alla Commissione di cui all'articolo 36, paragrafo 1, primo comma, il comitato vota entro 48 ore dalla richiesta del presidente del comitato.

4.   La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico per le attività del comitato a norma del presente regolamento.

5.   Il comitato può invitare esperti e osservatori a partecipare alle proprie riunioni e può cooperare con altre istituzioni e altri organi, organismi e gruppi consultivi dell'Unione, nonché, se del caso, con esperti esterni. Il comitato mette a disposizione del pubblico i risultati di tale cooperazione.

6.   Il comitato può consultare le parti interessate e rende i risultati di tale consultazione disponibili al pubblico.

7.   Il Comitato adotta il proprio regolamento interno, previo accordo della Commissione.

Articolo 77

Termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni

1.   I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 74 e 76 sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tuttavia, in caso di violazioni continuate o reiterate, tale termine decorre dal giorno in cui cessa la violazione.

3.   Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dal coordinatore dei servizi digitali ai fini dell'indagine o del procedimento in relazione a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora. Le azioni che interrompono il termine di prescrizione comprendono, in particolare, quanto segue:

a)

richieste di informazioni da parte della Commissione o di un coordinatore dei servizi digitali;

b)

ispezioni;

c)

l'avvio di un procedimento da parte della Commissione a norma dell'articolo 66, paragrafo 1.

4.   ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio. Tuttavia il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui è trascorso un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che la Commissione abbia irrogato una sanzione pecuniaria o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.

5.   Il termine di prescrizione per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 78

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1.   Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli 74 e 76 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.

2.   Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.

3.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:

a)

dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale della sanzione pecuniaria o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa ad ottenere una tale modifica;

b)

da qualsiasi azione della Commissione, o di uno Stato membro che agisca su richiesta della Commissione, volta a dare esecuzione al pagamento della sanzione pecuniaria o della penalità di mora.

4.   ogni interruzione fa decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal principio.

5.   Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso fino a quando:

a)

dura il termine consentito per il pagamento;

b)

l'esecuzione del pagamento è sospesa in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di una decisione di un giudice nazionale.


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